Servizio · Cyber Resilience Act

Prodotti sicuri per progettazione.
E dimostrabili.

CRA Product Security Assessment — valutazione della readiness dei vostri prodotti con elementi digitali rispetto al Regolamento (UE) 2024/2847: classificazione, requisiti essenziali dell'Allegato I, gestione delle vulnerabilità, obblighi di segnalazione e documentazione per la valutazione di conformità, con crosswalk verso IEC 62443-4-1, ETSI EN 303 645 e NIST SSDF.

Reg. (UE) 2024/2847 Segnalazioni dall'11.09.2026 Applicazione integrale 11.12.2027 Roadmap 30/60/90

Nessuna registrazione · Nessun dato personale · Risultato immediato

3Pilastri · Comply Design Maintain
12Controlli di product security
24hPer segnalare una vulnerabilità sfruttata
5 anniPeriodo minimo di supporto
01 · Il contesto

La sicurezza del prodotto
è diventata un requisito di mercato.

Hardware e software con una connessione dati — dispositivi IoT, firmware, applicazioni, componenti, piattaforme — devono ora essere progettati, mantenuti e documentati secondo requisiti obbligatori. Non è più una scelta di qualità: è la condizione per la marcatura CE e per l'accesso al mercato dell'Unione.

Le esposizioni più frequenti che rileviamo:

  • Nessun inventario dei prodotti che rientrano nel Regolamento
  • Classe di rischio del prodotto mai determinata
  • Credenziali predefinite e configurazioni non sicure al rilascio
  • Nessun meccanismo di aggiornamento di sicurezza sui prodotti in campo
  • Componenti di terze parti non tracciati: nessuna SBOM

 

  • Nessun processo per segnalare una vulnerabilità sfruttata entro 24 ore
  • Nessuna policy di divulgazione coordinata né punto di contatto
  • Documentazione tecnica assente o non allineata alla versione in vendita
  • Periodo di supporto mai dichiarato
  • Ruolo nella catena di fornitura (fabbricante, importatore, distributore) non chiarito
La domanda a cui oggi molti fabbricanti non sanno rispondere non è "i nostri prodotti sono sicuri?", ma "quali prodotti rientrano nel CRA, in quale classe, con quali requisiti — e come lo dimostriamo a un'autorità di vigilanza o a un organismo notificato?"
02 · Il driver normativo

Cyber Resilience Act: le segnalazioni sono già obbligatorie.

Il Regolamento (UE) 2024/2847 è il primo quadro normativo orizzontale sulla cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali. È in vigore dal 10 dicembre 2024. Dall'11 settembre 2026 i fabbricanti devono segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi; dall'11 dicembre 2027 si applicano tutti i requisiti essenziali.

/ A CHI SI APPLICA

Ogni prodotto con elementi digitali immesso sul mercato UE

Il Regolamento si applica a chi immette sul mercato dell'Unione hardware o software con una connessione dati diretta o indiretta — indipendentemente dal Paese di stabilimento. Obblighi principali per il fabbricante, obblighi di verifica per importatori e distributori, obblighi ridotti per gli open-source steward.

Restano fuori i prodotti già coperti da normative settoriali con requisiti equivalenti (dispositivi medici, veicoli, aviazione civile, marittimo) e il software libero e open source non commerciale. Il puro servizio cloud è escluso, salvo le soluzioni di elaborazione remota integrate nel prodotto.

/ COME CLASSIFICA

La classe determina la procedura di conformità

DefaultLa grande maggioranza dei prodotti. Autovalutazione della conformità da parte del fabbricante (modulo A).
Importante · IAllegato III, parte I: gestori di identità e password, browser, VPN, antimalware, router e switch, sistemi operativi, smart home con funzioni di sicurezza, giocattoli connessi, wearable. Autovalutazione solo applicando integralmente norme armonizzate; altrimenti organismo notificato.
Importante · IIAllegato III, parte II: hypervisor e runtime di container, firewall e IDS/IPS, microprocessori e microcontrollori resistenti alle manomissioni. Organismo notificato obbligatorio.
CriticoAllegato IV: dispositivi hardware con security box, gateway per contatori intelligenti, smartcard e secure element. Certificazione europea di cybersicurezza, quando prevista.
Software liberoEscluso se non commerciale. Gli open-source steward hanno un regime leggero: policy di sicurezza e cooperazione con le autorità.

Le date che contano

Quadro aggiornato a settembre 2026
10.12.2024FattoEntrata in vigore del Regolamento.
11.06.2026In vigoreDisposizioni sugli organismi di valutazione della conformità.
11.09.2026In vigoreObblighi di segnalazione di vulnerabilità sfruttate e incidenti gravi: 24 ore, 72 ore, 14 giorni. Anche per prodotti già sul mercato.
31.12.2026AttesaConsegna delle norme armonizzate verticali per categoria di prodotto.
15 M€ o 2,5% del fatturato mondiale annuo Violazione dei requisiti essenziali dell'Allegato I e degli obblighi del fabbricante (artt. 13 e 14). Si applica l'importo più elevato.
10 M€ o 2% del fatturato mondiale annuo Violazione degli altri obblighi del Regolamento: importatori, distributori, procedure, marcatura, documentazione.
5 M€ o 1% del fatturato mondiale annuo Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite agli organismi notificati e alle autorità di vigilanza.

Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre imporre il ritiro o il richiamo del prodotto e limitarne la messa a disposizione.

Dai requisiti essenziali ai controlli verificabili

L'Allegato I descrive cosa il prodotto deve garantire, non come organizzarlo né quali evidenze produrre. L'assessment traduce ciascun requisito nei controlli operativi effettivamente valutati, con l'evidenza documentale corrispondente.

Requisito del CRAControlli valutatiEvidenza tipica
Classificazione del prodotto (artt. 6-7, All. III-IV)CR-1Inventario dei prodotti con classe e motivazione
Valutazione del rischio di cybersicurezza (art. 13(2))CR-2Risk assessment per prodotto, incluso nella documentazione tecnica
Segnalazione di vulnerabilità e incidenti (art. 14)CR-3 · CR-12Procedura 24h/72h/14gg, accesso alla piattaforma unica, registro delle segnalazioni
Documentazione tecnica e dichiarazione UE (artt. 28-31, All. VII)CR-4 · CR-2Fascicolo tecnico, dichiarazione UE di conformità, periodo di supporto dichiarato
Secure by default, nessuna vulnerabilità nota (All. I-I(2)(a)(b))CR-5Checklist di rilascio, esito dei test, configurazione di default documentata
Accessi, autenticazione, protezione dei dati (All. I-I(2)(d)-(g))CR-6 · CR-7Specifiche di sicurezza, esiti dei test, architettura crittografica
Superficie d'attacco, resilienza, logging (All. I-I(2)(h)-(m))CR-8 · CR-10Analisi della superficie d'attacco, test DoS, specifica di logging
Aggiornamenti di sicurezza (All. I-I(2)(c), II(7)-(8))CR-9Meccanismo di update, firma, distribuzione, politica di supporto
SBOM e gestione delle vulnerabilità (All. I-II(1)-(6))CR-11 · CR-12SBOM in formato standard, policy CVD pubblica, registro delle vulnerabilità
Fonti ufficiali. Testo del Regolamento (UE) 2024/2847 su EUR-Lex, pagina della Commissione europea sul Cyber Resilience Act e guida sugli obblighi di segnalazione. Le date recepiscono il quadro in vigore a settembre 2026. Regolamento (UE) 2024/2847 — EUR-Lex Commissione europea — Cyber Resilience Act Commissione europea — Obblighi di segnalazione Sintesi divulgativa a scopo informativo, non esaustiva e non costitutiva di consulenza legale. La determinazione della classe e della procedura di conformità applicabile al singolo prodotto resta di competenza del fabbricante e, ove previsto, degli organismi notificati.
03 · Obiettivo del servizio

Una fotografia strutturata
della readiness dei vostri prodotti.

L'assessment non si limita a verificare l'esistenza di policy o procedure. Analizza concretamente quali prodotti rientrano nel Regolamento, in quale classe, quali requisiti essenziali sono già presidiati, quali evidenze esistono per la documentazione tecnica e quali interventi devono essere prioritizzati prima della valutazione di conformità.

/ 01

Cosa vendete

Inventario reale dei prodotti con elementi digitali, delle versioni in commercio, dei componenti di terze parti e delle catene di fornitura.

/ 02

Cosa vi si applica

Ruolo, classe di rischio e procedura di conformità per ciascun prodotto; obblighi già in vigore e obblighi in arrivo.

/ 03

Cosa controllate

Livello di presidio dei requisiti essenziali, dei processi di gestione delle vulnerabilità e delle evidenze effettivamente disponibili.

/ 04

Cosa fare

Roadmap prioritizzata verso la dichiarazione UE di conformità: quick win, azioni prioritarie e iniziative strutturali.

04 · Il modello di valutazione

Tre pilastri: Comply · Design · Maintain

Il Regolamento chiede tre cose diverse: rispettare gli obblighi del fabbricante, progettare il prodotto in modo sicuro, e mantenerlo tale per tutto il periodo di supporto. Il modello le tiene distinte perché richiedono funzioni, competenze ed evidenze diverse.

COMPLY

Obblighi del fabbricante
e conformità

Analisi degli adempimenti che il Regolamento impone prima e dopo l'immissione sul mercato.

  • Inventario e classificazione dei prodotti
  • Valutazione del rischio di cybersicurezza
  • Segnalazione di vulnerabilità e incidenti (art. 14)
  • Documentazione tecnica e dichiarazione UE
  • Periodo di supporto e informazioni all'utente
  • Ruoli nella catena di fornitura
DESIGN

Sicurezza del prodotto
fin dalla progettazione

Analisi dei requisiti essenziali dell'Allegato I, Parte I, così come sono implementati nel prodotto.

  • Configurazione sicura di default
  • Assenza di vulnerabilità note sfruttabili
  • Controllo degli accessi e autenticazione
  • Riservatezza, integrità e minimizzazione dei dati
  • Riduzione della superficie d'attacco
  • Resilienza e isolamento
MAINTAIN

Gestione delle vulnerabilità
nel ciclo di vita

Analisi dei processi dell'Allegato I, Parte II, che mantengono il prodotto sicuro dopo il rilascio.

  • Meccanismo di aggiornamento di sicurezza
  • Logging e monitoraggio
  • SBOM dei componenti
  • Gestione e divulgazione coordinata delle vulnerabilità
  • Test di sicurezza regolari
  • Comunicazione pubblica delle correzioni
05 · Il perimetro tecnico

Assessment dei 12 controlli di product security

Per ciascun controllo valutiamo livello di implementazione, ownership, processi, tecnologie, documentazione, evidenze verificabili, gap ed esposizione al rischio.

COMPLYCR-1

Inventario e classificazione

Quali prodotti rientrano nel CRA, in quale classe, con quale procedura di conformità.
COMPLYCR-2

Valutazione del rischio

Risk assessment di cybersicurezza per prodotto, aggiornato nel ciclo di vita.
COMPLYCR-3

Segnalazione art. 14

Vulnerabilità sfruttate e incidenti gravi: 24 ore, 72 ore, 14 giorni.
COMPLYCR-4

Documentazione e conformità

Fascicolo tecnico, dichiarazione UE, marcatura CE, periodo di supporto.
DESIGNCR-5

Secure by default

Configurazione sicura al rilascio, nessuna vulnerabilità nota sfruttabile.
DESIGNCR-6

Accessi e autenticazione

Nessuna credenziale predefinita, autenticazione robusta, autorizzazione.
DESIGNCR-7

Protezione dei dati

Riservatezza e integrità a riposo e in transito, minimizzazione.
DESIGNCR-8

Superficie e resilienza

Interfacce al minimo, isolamento, resistenza alla negazione del servizio.
MAINTAINCR-9

Aggiornamenti di sicurezza

Gratuiti, tempestivi, automatici per default, per tutto il periodo di supporto.
MAINTAINCR-10

Logging e monitoraggio

Registrazione delle attività rilevanti per la sicurezza.
MAINTAINCR-11

SBOM

Distinta base del software in formato leggibile dalla macchina.
MAINTAINCR-12

Vulnerabilità e CVD

Processo di gestione, policy di divulgazione coordinata, punto di contatto.

Compatibilità dei controlli con il CRA

Mappatura indicativa

Ogni controllo ha un grado diverso di aderenza al Regolamento: alcuni corrispondono direttamente a un requisito essenziale, altri lo sostengono producendo le evidenze richieste. Nessuno di essi, da solo, esaurisce l'obbligo.

IDControlloCompatibilitàPrincipali riferimenti CRA
CR-1Inventario e classificazioneDirettaArtt. 6-7 e Allegati III-IV; presupposto dell'art. 32 (procedura di conformità)
CR-2Valutazione del rischioDirettaArt. 13(2)-(3); All. I, Parte I, punto 1; All. VII (documentazione tecnica)
CR-3Segnalazione art. 14DirettaArt. 14: allerta precoce 24h, notifica 72h, relazione finale 14 giorni; art. 16 (piattaforma unica)
CR-4Documentazione e conformitàDirettaArt. 13(8) periodo di supporto; artt. 28, 30, 31; All. V e VII
CR-5Secure by defaultDirettaAll. I, Parte I, punto 2 (a)-(b); art. 13(1)
CR-6Accessi e autenticazioneDirettaAll. I, Parte I, punto 2 (d)
CR-7Protezione dei datiDirettaAll. I, Parte I, punto 2 (e)-(g); coordinamento con il GDPR
CR-8Superficie e resilienzaDirettaAll. I, Parte I, punto 2 (h)-(k), (m)
CR-9Aggiornamenti di sicurezzaDirettaAll. I, Parte I, punto 2 (c); Parte II, punti 7-8; art. 13(8)
CR-10Logging e monitoraggioMolto rilevanteAll. I, Parte I, punto 2 (l); supporta l'art. 14 (rilevazione)
CR-11SBOMDirettaAll. I, Parte II, punto 1; All. VII (documentazione tecnica)
CR-12Vulnerabilità e CVDDirettaAll. I, Parte II, punti 2-6; art. 13(6); art. 14
Come leggere questa tabella. La mappatura è indicativa e non esaustiva: indica dove un controllo contribuisce alla conformità, non che la garantisca. Gli obblighi puntuali — procedura di valutazione della conformità (art. 32), marcatura CE (art. 30), informazioni all'utente (All. II), obblighi di importatori e distributori, casi in cui si diventa fabbricante (art. 22) — non trovano copertura nei controlli operativi e vengono verificati dai moduli regolatori dedicati.
06 · Architettura dell'assessment

I 12 controlli sono la base.
Non sono la conformità.

I 12 controlli sono un solido backbone operativo di product security, ma non esauriscono da soli gli obblighi del Regolamento: classificazione, procedura di conformità, informazioni all'utente e obblighi di filiera richiedono una verifica dedicata. Per questo il nostro CRA Gap Assessment integra la baseline con due moduli regolatori.

Modulo 1 · Baseline

Product Security Controls

Baseline operativa

«Il prodotto è progettato, mantenuto e documentato in modo sicuro — e possiamo dimostrarlo?»

I 12 controlli sui tre pilastri: obblighi del fabbricante, sicurezza per progettazione, gestione delle vulnerabilità nel ciclo di vita.

  • Produce le evidenze che alimentano la documentazione tecnica
  • Copre i requisiti essenziali dell'Allegato I
  • È il livello valutato dal CRA Quick Assessment gratuito
Modulo 2 · Regolatorio

CRA Applicability & Classification

Determina il perimetro

«Quali prodotti rientrano nel Regolamento, in quale ruolo ci mette, e in quale classe ricade ciascuno?»

  • Ambito — prodotto con elementi digitali, esclusioni settoriali, software libero e open source
  • Ruolo — fabbricante, importatore, distributore, open-source steward, e casi in cui si diventa fabbricante (art. 22)
  • Classe — default, importante I/II (All. III), critico (All. IV)
  • Procedura di conformità — autovalutazione, organismo notificato, certificazione
  • Periodo di supporto e prodotti già sul mercato
Modulo 3 · Regolatorio

CRA Regulatory Requirements

Verifica per requisito

«Per ciascun obbligo applicabile: che cosa esiste e quale evidenza possiamo produrre?»

Verifica puntuale, requisito per requisito, degli obblighi risultati applicabili in base all'esito del Modulo 2.

All. I · Parte I · Requisiti del prodotto All. I · Parte II · Gestione vulnerabilità Art. 13 · Obblighi del fabbricante Art. 14 · Segnalazione All. II · Informazioni all'utente Artt. 20-21 · Importatori e distributori Art. 22 · Chi diventa fabbricante Art. 24 · Open-source steward Art. 28 · Dichiarazione UE Art. 30 · Marcatura CE Art. 31 · All. VII · Documentazione tecnica Art. 32 · Valutazione di conformità
Su misura L'assessment si calibra sul perimetro effettivo: i moduli regolatori si attivano
unicamente sugli obblighi applicabili al vostro ruolo e alla classe dei vostri prodotti.

Chi siete determina che cosa dovete fare

Gli obblighi dipendono dal ruolo che l'organizzazione riveste rispetto a ciascun prodotto. La stessa azienda può essere fabbricante del proprio firmware e distributore di un dispositivo di terzi — e diventare fabbricante a tutti gli effetti di quel dispositivo se lo rimarchia o lo modifica in modo sostanziale.

RuoloChi èObblighi principali
FabbricanteArt. 13 Sviluppa o fa sviluppare un prodotto con elementi digitali e lo commercializza con il proprio nome o marchio. Requisiti essenziali dell'Allegato I, valutazione del rischio, due diligence sui componenti di terzi, gestione delle vulnerabilità per tutto il periodo di supporto, segnalazione ex art. 14, documentazione tecnica, valutazione di conformità, dichiarazione UE, marcatura CE, informazioni all'utente.
ImportatoreArt. 20 Immette sul mercato dell'Unione un prodotto di un fabbricante stabilito in un Paese terzo. Verifica che la procedura di conformità sia stata svolta, che esistano documentazione tecnica e marcatura CE; indicazione dei propri dati sul prodotto, conservazione della dichiarazione, informazione del fabbricante e delle autorità in caso di vulnerabilità.
DistributoreArt. 21 Mette a disposizione sul mercato un prodotto, senza esserne fabbricante o importatore. Verifica della marcatura CE e della documentazione, non messa a disposizione di prodotti non conformi, informazione al fabbricante e alle autorità su vulnerabilità e non conformità.
Open-source stewardArt. 24 Persona giuridica che sostiene in modo sistematico lo sviluppo di software libero e open source destinato ad attività commerciali. Regime leggero: policy di cybersicurezza per lo sviluppo sicuro e la gestione delle vulnerabilità, cooperazione con le autorità, segnalazione ove applicabile. Nessuna marcatura CE.
Attenzione al cambio di ruolo. Chi immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o vi apporta una modifica sostanziale, diventa fabbricante a tutti gli effetti (art. 22). È il caso tipico di chi rivende dispositivi rimarchiati o personalizza il firmware di un prodotto di terzi.
Il perimetro di questo servizio. Il CRA Gap Assessment è un'attività di analisi tecnico-organizzativa: identifica applicabilità, classificazione, gap e priorità rispetto agli obblighi del Regolamento e supporta la costruzione delle evidenze e della documentazione tecnica. Non costituisce valutazione della conformità ai sensi dell'art. 32, certificazione, consulenza legale né attività riservata a organismi notificati. La dichiarazione UE di conformità resta un atto del fabbricante.
07 · Crosswalk interattivo

Un controllo, più requisiti soddisfatti.

Ogni controllo soddisfa contemporaneamente requisiti del CRA e pratiche di IEC 62443-4-1 ed ETSI EN 303 645. Esplorate le due mappe: sono le stesse che utilizziamo in fase di assessment.

Control Crosswalk — CRA · IEC 62443-4-1 · ETSI EN 303 645

Selezionate un controllo o un requisito

Cliccate su uno dei 12 controlli al centro per vedere quali requisiti attiva. Cliccate su un requisito per vedere quali controlli lo presidiano. I requisiti tratteggiati in rosso non sono coperti dai controlli operativi.

Cyber Resilience Act IEC 62443-4-1 ETSI EN 303 645 Modulo regolatorio dedicato

Vulnerabilità → Controllo → Requisito

Selezionate un catalogo e una classe di vulnerabilità

Il modello non inventa un proprio elenco di minacce: parte dai cataloghi di riferimento per i prodotti e mappa ciascuna classe di vulnerabilità sui controlli, e da questi sui requisiti del CRA.

Le mappature hanno finalità di orientamento operativo. Le norme armonizzate del CRA, in corso di pubblicazione, prevalgono su ogni correlazione indicativa verso standard esistenti.
08 · Come viene svolto

Un metodo in quattro fasi.

FASE01

Discovery

Raccolta delle informazioni sui prodotti: catalogo e versioni in commercio, architettura, componenti di terze parti, canali di distribuzione, documentazione esistente. Interviste a R&D, Product Management, Quality, Security, Operations e Legal.

Catalogo prodottiArchitetturaComponentiCanali di vendita
FASE02

Applicabilità e classificazione

Per ciascun prodotto: rientra nel Regolamento? In quale ruolo ci mette? In quale classe ricade? Quale procedura di conformità si applica? È l'esito che determina quali requisiti verificare nella fase successiva.

Artt. 6-7Allegati III-IVArt. 22Art. 32
FASE03

Assessment dei controlli e dei requisiti

Valutazione dei 12 controlli e verifica puntuale dei requisiti essenziali applicabili: per ciascuno, livello di implementazione, evidenze disponibili, gap ed esposizione. Con crosswalk verso IEC 62443-4-1, ETSI EN 303 645 e NIST SSDF, così che un intervento di remediation valga su più fronti.

12 controlliAllegato IEvidenzeCrosswalk
FASE04

Gap & Risk Analysis

Per ogni area vengono formalizzati Current State, Gap, Risk, Priority e Recommended Action, orientati alla costruzione della documentazione tecnica e alla valutazione di conformità.

Current stateGapRiskPriorityRemediation
Regolamento vincolante · Priorità

Cyber Resilience Act — Reg. (UE) 2024/2847

Requisiti essenziali dell'Allegato I, obblighi del fabbricante, segnalazione, documentazione tecnica e valutazione di conformità.

Perché è il driver principale →

Standard industriale

IEC 62443-4-1

Pratiche del ciclo di sviluppo sicuro: requisiti, progettazione, implementazione, verifica, gestione dei difetti e degli aggiornamenti.

Baseline IoT · NIST SSDF

ETSI EN 303 645 · SP 800-218

Baseline di sicurezza per i dispositivi IoT consumer e framework per lo sviluppo sicuro del software.

Il crosswalk è uno strumento di supporto alla governance e alla preparazione della conformità. Non costituisce, di per sé, una certificazione né una valutazione della conformità ai sensi dell'art. 32.
09 · Output del servizio

Cinque deliverable, zero ambiguità.

Documenti utilizzabili da direzione, R&D, Quality e Compliance — e che alimentano direttamente la documentazione tecnica dell'Allegato VII.

Executive Assessment Report

Readiness complessiva, aree di esposizione, rischi prioritari, punti di forza, gap e raccomandazioni.

Product Applicability Statement

Per ogni prodotto: ruolo, classe, procedura di conformità, periodo di supporto e obblighi applicabili, con motivazione.

Control & Requirements Matrix

Stato dei 12 controlli e dei requisiti dell'Allegato I: evidenze, gap, rischio, owner, remediation, priorità.

Standards Crosswalk

Mapping di evidenze e gap verso CRA, IEC 62443-4-1, ETSI EN 303 645 e NIST SSDF.

Remediation Roadmap

Piano verso la dichiarazione UE di conformità: Quick Win, Priority Actions e Strategic Initiatives.

10 · Il risultato per il cliente

Da prodotti "sicuri"
a prodotti dimostrabilmente conformi.

VISIBILITYInventario completo dei prodotti in perimetro, con classe e ruolo per ciascuno.
RISK AWARENESSIdentificazione dei rischi tecnici, di processo e di conformità.
PRIORITIZATIONIndicazione chiara di quali interventi affrontare per primi.
SECURE BY DESIGNRequisiti essenziali integrati nel ciclo di sviluppo, non aggiunti dopo.
VULNERABILITY HANDLINGProcesso di gestione, segnalazione e correzione che regge alle scadenze dell'art. 14.
AUDIT READINESSEvidenze e documentazione tecnica strutturate per l'Allegato VII.
MARKET ACCESSPercorso definito verso la dichiarazione UE di conformità e la marcatura CE.
DAL CONTROLLO
ALLA CONFORMITÀ
Non un punteggio, ma un percorso: da «i nostri prodotti sono sicuri» a «sappiamo quali requisiti si applicano, li presidiamo e possiamo dimostrarlo».
11 · Modello di erogazione

Tre livelli. Un solo percorso.

Si parte dall'auto-valutazione gratuita, si approfondisce con il gap assessment, si consolida con il presidio continuativo.

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  • Auto-valutazione sui 12 controlli di product security
  • Readiness score complessivo e per pilastro
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  • Principali aree di esposizione
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Ideale per: fabbricanti, integratori e PMI che vogliono capire da dove partire.

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Valutazione approfondita dei prodotti in perimetro, condotta dal nostro team con verifica delle evidenze.

  • Discovery workshop e interviste
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  • CRA Applicability & Classification Module
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  • Verifica limitata agli obblighi effettivamente applicabili
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Ideale per: chi ha prodotti già sul mercato UE o in lancio entro il 2027.

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  • Presidio delle segnalazioni art. 14 (24h / 72h / 14 gg)
  • Gestione continuativa delle vulnerabilità e CVD
  • SBOM e documentazione tecnica aggiornate a ogni release
  • Riesame dei fornitori di componenti
  • Valutazione dei nuovi prodotti prima del lancio
  • Test di sicurezza periodici
  • KPI, KRI e reporting periodico

Ideale per: chi vuole trasformare l'assessment in un presidio permanente.

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12 · Domande frequenti

Chiarezza prima di iniziare.

Non abbiamo sede nell'UE: il CRA ci riguarda comunque?

Sì, se immettete prodotti con elementi digitali sul mercato dell'Unione. Il Regolamento si applica al prodotto, non alla sede: un fabbricante extra-UE deve rispettarlo, e l'importatore che lo introduce nell'Unione ne verifica la conformità. Per un'organizzazione con clienti europei il perimetro va verificato prodotto per prodotto.

Vendiamo solo software: siamo dentro?

Il software è un prodotto con elementi digitali se ha una connessione dati diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete. Il puro servizio cloud (SaaS) è escluso, ma le soluzioni di elaborazione remota senza le quali il prodotto non funziona rientrano nel perimetro. La distinzione va fatta caso per caso ed è uno degli esiti del Modulo 2.

Cosa cambia dall'11 settembre 2026?

Scattano gli obblighi di segnalazione dell'art. 14: entro 24 ore dalla conoscenza di una vulnerabilità attivamente sfruttata o di un incidente grave va inviata un'allerta precoce, entro 72 ore una notifica, entro 14 giorni la relazione finale, tramite la piattaforma unica di segnalazione. Riguarda anche i prodotti già sul mercato. Serve un processo, non solo una buona intenzione.

Il nostro prodotto è "importante" o "critico": cosa comporta?

Per la classe importante I potete autovalutare la conformità solo applicando integralmente le norme armonizzate; altrimenti serve un organismo notificato. Per la classe importante II l'organismo notificato è sempre necessario. Per i prodotti critici è prevista la certificazione europea di cybersicurezza. Determinare la classe correttamente è il primo passo, ed è ciò che il Modulo 2 documenta.

Abbiamo già la IEC 62443 o la ISO 27001: siamo a posto?

Sono basi utili, non equivalenti. La IEC 62443-4-1 copre buona parte del ciclo di sviluppo sicuro e la ISO 27001 l'organizzazione, ma il CRA aggiunge obblighi propri: classificazione, SBOM, segnalazione entro 24 ore, periodo di supporto dichiarato, dichiarazione UE e marcatura CE. Il lavoro fatto non va rifatto: va mappato ed esteso. È il senso del crosswalk.

L'assessment ci dà la marcatura CE?

No. La marcatura CE deriva dalla procedura di valutazione della conformità dell'art. 32, che resta un atto del fabbricante o dell'organismo notificato. L'assessment costruisce la base che la rende possibile: classificazione documentata, requisiti presidiati con evidenze, documentazione tecnica strutturata e roadmap per chiudere i gap.

Inizia dal punto zero

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Il CRA Quick Assessment è gratuito, anonimo e immediato. Al termine ottenete un report con il vostro readiness score, le aree di esposizione, la preparazione rispetto ai requisiti del Regolamento e le priorità di intervento.